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D., Tommaso
Tommaso D.
Il nostro Statuto PDF Stampa E-mail

 

Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Millennium Bug”

 

Associazione fondata il 6 Giugno 2004



Articolo 1 – Denominazione, sede e colori sociali

E’ costituita in Milano, Via Pietro da Cortona, 13, un’associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti codice civile denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Millennium Bug”. I fondatori sono i signori Balsotti Marco, Berta Mauri Paolo, Veronelli Marco e Villa Maria Pia.

La sede scelta è sita in Milano ed i colori sociali sono il Bianco ed il Blu.


Articolo 2 – Scopi

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, che, quindi, dovranno essere sempre ed interamente reinvestiti nell'attività istituzionale.

2. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l’iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica sportiva. Per il miglior raggiungimento degli scopi associativi, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica. L’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri associati, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

3. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche sociali e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale cui l’Associazione stessa delibererà d’aderire e s’impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle associazioni affiliate.

6. L’Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri associati ordinari ed onorari al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.


Articolo 3 – Durata

La durata della società è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.


Articolo 4 – Iscrizione all’Associazione

1. Vengono definiti associati tutti coloro che partecipano alle attività associative, sia sportive che ricreative, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Gli associati si distinguono in tre distinte categorie, ovvero:

a) Ordinari: appartengono a questa categoria tutti gli atleti, cioè coloro che praticano attività sportiva all’interno dell’Associazione; hanno obbligo di tesserarsi a un Ente di Promozione Sportiva per l’Associazione in qualità di Atleti e di sottoporsi a regolare visita medica agonistica che certifichi l’idoneità all’attività.

Gli associati Ordinari sono tenuti al versamento dell’intera quota annuale stabilita durante l’Assemblea Ordinaria di fine esercizio dell’anno precedente per lo svolgimento dell’attività sportiva dell’Associazione della stagione di iscrizione oltre alla quota associativa.

b) Onorari: appartengono a questa categoria tutti coloro che supportano l’attività sportiva; hanno obbligo di tesserarsi a un Ente di Promozione Sportiva per l’Associazione in qualità di Non Atleti. Possono partecipare all’attività sportiva e ricreativa organizzata dall’Associazione.

Gli associati Onorari sono tenuti al versamento della sola quota associativa stabilita durante l’Assemblea Ordinaria di fine esercizio dell’anno precedente.

E’ facoltà di chiunque versare la quota associativa annuale. Tali soggetti acquisiranno la qualifica di “Associati Sostenitori” e saranno ammessi a godere di tute le strutture e facilitazioni dell’Associazione, senza peraltro acquisire diritto di elettorato attivo e passivo e di voto in Assemblea. Tali associati non concorreranno alle formazioni dei quorum deliberativi.

Gli associati di categoria a) e b) che volessero intraprendere una qualsiasi forma di collaborazione con una squadra che svolga le stesse attività dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Millennium Bug” devono chiedere autorizzazione al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunirà il prima possibile (anche per via telematica) ed esprimerà un parere, motivandolo, a maggioranza.


2. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di associati solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, dell’Ente di Promozione Sportiva e dei suoi organi.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

Gli Associati maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle Assemblee e possono far parte degli organismi associativi; gli Associati minorenni partecipano alle Assemblee con solo voto consultivo.

3. La validità della qualità di associato efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.

4. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

5. La durata dell’iscrizione è annuale con rinnovo automatico all’atto del pagamento della quota prevista.


Articolo 5 – Diritti degli associati

1. Tutti gli associati godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee associative nonché dell’elettorato attivo.

2. All’associato è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche associative all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo Articolo 13.

3. La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite.


Articolo 6 – Decadenza degli associati

1. Gli associati cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

a) dimissione volontaria

b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa

c) se appartenente alla categoria a) o b) attivo in una qualsiasi forma di collaborazione con un’altra squadra che svolga le stesse attività dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Millennium Bug” senza averlo comunicato al Consiglio Direttivo o nonostante il parere negativo dello stesso

d) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea ordinaria, pronunciata contro l’associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio

e) decesso, nel qual caso non si conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo

f) scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 25 del presente Statuto.

2. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

3. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c) del comma 1 potrà essere assunto eccezionalmente dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica successiva da parte della competente Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l’associato interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.

4. L’associato radiato non può essere più ammesso.


Articolo 7 – Organi

Gli organi associativi sono:

1. L’Assemblea degli associati

2. La Presidenza

3. Il Consiglio Direttivo


Articolo 8 – Funzionamento dell’Assemblea

1. L’Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell’Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno ¾ degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, due Scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche associative, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di Scrutatori i candidati alle medesime cariche.

5. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il Verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.

6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.


Articolo 9 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Associati Ordinari ed Onorari in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. Non è consentito rappresentare in Assemblea per delega.


Articolo 10 – Assemblea Ordinaria

1. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.

2. L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio associativo per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti associativi, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 8, comma 2.


Articolo 11 – Validità assembleare

1. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.

2. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando sono presenti ¾ degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa una settimana dalla prima convocazione tanto l’Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e si potrà deliberare con il voto dei presenti.

4. E’ possibile svolgere l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, per via telematica.


Articolo 12 – Assemblea Straordinaria

1. L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.

2. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello Statuto associativo; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, elezione ed integrazione degli organi associativi elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.


Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di associati stabilito dall’Assemblea, eletti, compreso il Presidente, dall’Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Tutti gli incarichi associativi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni (quadrienni olimpici) ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

2. Possono ricoprire cariche associative i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un Verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario della riunione stessa. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.


Articolo 14 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Membri del Consiglio che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all’integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di 20 giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l’Assemblea Ordinaria per la Nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.


Articolo 15 – Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei Consiglieri, senza formalità.

Le riunioni possono essere svolte per via telematica; ad ogni riunione tra i membri del Consiglio verranno scelti un Presidente ed un Segretario con il compito di redigerne il verbale.


Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. deliberare sulle domande di tesseramento degli Associati

2. redigere il rendiconto consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’Assemblea

3. fissare le date delle Assemblee Ordinarie degli Associati da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’articolo 8, comma 2

4. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività associativa da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati

5. adottare i provvedimenti di radiazione verso gli Associati qualora si dovessero rendere necessari

6. attuare le finalità previste dallo Statuto e perseguire le decisioni dell’Assemblea degli Associati.


Articolo 17 – Il Presidente

Il Presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi associativi, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.


Articolo 18 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.


Articolo 19 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, e come Tesoriere cura l’Amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei Libri Contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.


Articolo 20 – Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

3. Insieme alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria che riporta all’Ordine del Giorno sia l’approvazione del rendiconto consuntivo che di quello preventivo, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.


Articolo 21 – Anno associativo

L’anno associativo e l’esercizio finanziario iniziano il 1° Settembre e terminano il 31 Agosto di ciascun anno solare.


Articolo 22 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione, da sponsorizzazioni.


Articolo 23 – Sezioni

L’Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi associativi.


Articolo 24 – Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dall’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.


Articolo 25 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli Associati, convocata in seduta Straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno ¾ degli Associati aventi diritto di voto, con l’approvazione di almeno ¾ degli Associati esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell’Assemblea Straordinaria da parte degli Associati aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno ¾ degli Associati aventi diritto di voto.

2. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe, ovvero fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.


Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell’Ente di Promozione Sportiva a cui l’Associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.



Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea degli associati in data 8 Luglio 2004.

Modifiche sono state apportate dall’Assemblea Straordinaria del 10 Aprile 2005.

Modifiche sono state apportate dall’Assemblea Straordinaria del 6 Ottobre 2005.

Modifiche sono state apportate dall’Assemblea Straordinaria del 21 Dicembre 2009.

Modifiche sono state apportate dall’Assemblea Straordinaria del 27 Luglio 2010.

Modifiche sono state apportate dall’Assemblea Straordinaria del 10 Febbraio 2012.